Art. 63
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 323 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il Consiglio generale del traffico e' presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:
tolto: a) di otto membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra le persone che abbiano speciale conoscenza dei bisogni del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;
tolto: b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici, di due del Ministero per l'industria e commercio, di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;
tolto: c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;
tolto: d) di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;
tolto: e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;
tolto: f)di un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, del lavoro, fra i propri membri.
tolto: g) di due rappresentanti delle piu' importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianita' di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato di accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che dettera' il regolamento;
tolto: h) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
tolto: i) di due delegati delle Camere di commercio e di due delegati delle associazioni agrarie da indicarsi nel regolamento, nominati nei modi stabiliti dal regolamento stesso;
tolto: l) di un delegato del Consiglio superiore di sanita';
tolto: m) di due membri eletti nel proprio seno dai rappresentanti del personale di cui all'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, secondo norme approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art63 · fonte del testo