Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 86
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Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sara' provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
