Art. 86
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[1]((Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti per la parte riguardante la contabilita' ed il riscontro, e il Consiglio dei ministri, sara' provveduto all'approvazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Le modificazioni al regolamento stesso sono proposte dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie ed approvate per decreto Reale nella forma e con la procedura di cui al comma precedente)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
