Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private
Art. 87
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In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137, e del 12 luglio 1906, n. 332, e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
