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[1]Nelle Facolta' di filosofia e lettere a ciascuna cattedra di letteratura moderna straniera affidata a professore straordinario od ordinario, e' aggiunto un lettore per l'insegnamento della lingua corrispondente.
[2]Le norme di nomina e gli obblighi del lettore saranno fissati nel regolamento.
[3]Il lettore sara' retribuito nella misura degli incaricati sul capitolo 144 del bilancio di previsione dell'anno 1910-911 e sui capitoli corrispondenti degli anni successivi.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 27 febbraio 1919
