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[1]Nelle Facolta' di filosofia e lettere a ciascuna cattedra di letteratura moderna straniera affidata a professore straordinario od ordinario, e' aggiunto un lettore per l'insegnamento della lingua corrispondente. 1
[2]Le norme di nomina e gli obblighi del lettore saranno fissati nel regolamento.
[3]Il lettore sara' retribuito nella misura degli incaricati sul capitolo 144 del bilancio di previsione dell'anno 1910-911 e sui capitoli corrispondenti degli anni successivi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con le Disposizioni transitorie) che "Per lo stesso periodo di tempo in deroga al comma 1° dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1911, n. 860, si potra' conferire l'ufficio di lettore per l'insegnamento di una lingua moderna nelle Facolta' di filosofia e lettere, anche se manchi l'insegnamento ufficiale della relativa letteratura".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1919 al 16 dicembre 2009
