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[1]Gli insegnamenti della classe IV e V costituenti la sezione moderna dal ginnasio sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, geografia e storia, matematica, storia naturale, disegno, educazione fisica.

[2]Gli insegnamenti del liceo moderno sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, storia e geografia, economia e politica, filosofia ed elementi di scienze giuridiche ed economiche, scienze naturali, matematica, fisica, chimica e geografia fisica ed astronomia, educazione fisica.

[3]Il ministro ha facolta' di affidare due o piu' materie affini ad un solo insegnante. Tale unione di insegnamenti non costituisce abbinamenti di cattedra agli effetti economici della legge 8 aprile 1906, n. 142.

[4]Gli insegnamenti delle lingue moderne, comuni al ginnasio e liceo costituiscono, rispettivamente a ciascuna materia, un'unica cattedra.

[5]L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui tutti gli insegnamenti dovranno essere dati, saranno determinati in apposito regolamento.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art2 · fonte del testo