Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli insegnamenti della classe IV e V costituenti la sezione moderna dal ginnasio sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, geografia e storia, matematica, storia naturale, disegno, educazione fisica.
tolto: Gli insegnamenti del liceo moderno sono i seguenti: italiano, latino, francese, tedesco oppure inglese, storia e geografia, economia e politica, filosofia ed elementi di scienze giuridiche ed economiche, scienze naturali, matematica, fisica, chimica e geografia fisica ed astronomia, educazione fisica.
tolto: Il ministro ha facolta' di affidare due o piu' materie affini ad un solo insegnante. Tale unione di insegnamenti non costituisce abbinamenti di cattedra agli effetti economici della legge 8 aprile 1906, n. 142.
tolto: Gli insegnamenti delle lingue moderne, comuni al ginnasio e liceo costituiscono, rispettivamente a ciascuna materia, un'unica cattedra.
tolto: L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui tutti gli insegnamenti dovranno essere dati, saranno determinati in apposito regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564
Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art2 · fonte del testo