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[1]Ogni anno il ministro dara' conto dei risultati ottenuti dai ginnasi e licei moderni in una relazione che sara' presentata al Parlamento.

[2]Con la legge del bilancio si potra' variare il numero di detti Istituti.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art6 · fonte del testo