Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ogni anno il ministro dara' conto dei risultati ottenuti dai ginnasi e licei moderni in una relazione che sara' presentata al Parlamento.
tolto: Con la legge del bilancio si potra' variare il numero di detti Istituti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564
Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art6 · fonte del testo