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[1]Per la prima applicazione della presente legge che si effettuera' gradatamente secondo le norme dell'art. 13, si provvedera' con decreti Reali ad accrescere il numero delle cattedre di ruolo, esistenti nelle scuole medie, di tanti posti di ruolo, quante saranno le classi e i corsi completi da istituire.
[2]Finche' non si avranno corsi completi, l'insegnamento delle materie speciali nelle sezioni dei ginnasi e dei licei moderi potra' essere affidato, a titolo di missione, ad insegnanti di ruolo di qualsiasi sede.
[3]Negli anni successivi alla istituzione di ciascuna classe o di ciascun corso completo, la creazione di nuovi posti di ruolo sara' regolata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923
