Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 564.
Abrogato dal 13 aprile 1923
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1911 al 13 aprile 1923. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la prima applicazione della presente legge che si effettuera' gradatamente secondo le norme dell'art. 13, si provvedera' con decreti Reali ad accrescere il numero delle cattedre di ruolo, esistenti nelle scuole medie, di tanti posti di ruolo, quante saranno le classi e i corsi completi da istituire.
tolto: Finche' non si avranno corsi completi, l'insegnamento delle materie speciali nelle sezioni dei ginnasi e dei licei moderi potra' essere affidato, a titolo di missione, ad insegnanti di ruolo di qualsiasi sede.
tolto: Negli anni successivi alla istituzione di ciascuna classe o di ciascun corso completo, la creazione di nuovi posti di ruolo sara' regolata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564
Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 564 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coll'inizio dell'anno scolastico 1923-924 sono soppresse nei ginnasi e nei licei le sezioni moderne previste dalla legge 21 luglio 1911, n. 860, il cui titolo I e' abrogato".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;860~art8 · fonte del testo