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L'organico di dette scuole, da approvarsi con decreto Reale, potra' comprendere anche cattedre speciali, non previste dalla tabella H annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le quali potranno essere dotate di stipendi superiori a quelli portati dalla legge stessa e conferiti secondo norme particolari, diverse da quelle in vigore per le R. scuole medie. Per tali cattedre l'ente morale «Scuole industriali di Bergamo» paghera' all'erario un contributo da liquidarsi annualmente in corrispondenza della spesa effettiva, ferme restando a carico dello Stato le spese fin qui sostenute per lo stesso scopo.
Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
