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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare all'ente morale «Scuole industriali di Bergamo», un mutuo di favore della durata di anni 40 all'interesse del 2 per cento per la somma di L. 1.200.000, pari alla spesa prevista per l'acquisto dell'area e per la costruzione di un nuovo edificio, atto a contenere tutte le sezioni di quel R. Istituto tecnico, le scuole e le officine annesse, restando a carico del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a termini dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, le somme differenziali, da corrispondersi annualmente alla Cassa depositi e prestiti per servizio d'interessi. Qualora la spesa totale superasse la cifra suindicata e la differenza non potesse essere sostenuta dal bilancio dell'ente morale con i suoi mezzi ordinari, essa restera' ad esclusivo carico degli enti locali indicati all'art. 2.

Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~art6 · fonte del testo