Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni degli articoli 24, 25, 28, 29, e 30 della presente legge per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.
tolto: L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potra' eccedere lire 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del ministero dell'istruzione pubblica.
tolto: La somma non impegnata in ciascun anno si cumulera' con quella degli anni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art31 · fonte del testo