Art. 10 (Allegato n. 4)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La presente convenzione non sara' valida e definitiva, se non dopo che sara' stata approvata per la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada dall'assemblea generale degli azionisti e per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto Ministeriale di approvazione.
tolto: La Societa' dovra' far pervenire al Governo, entro due mesi dalla data della presente convenzione, l'estratto in forma autentica della deliberazione suindicata.aggiunto: Allegato n. 4-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art10 · fonte del testo