Art. 10 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 472 parole tolte, 25 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Preferenza all'industria nazionale.
tolto: Il concessionario potra' ammettere ditte estere alla gara per la provvista del materiale mobile; ma dovra' limitare tale gara soltanto ad una meta' della provvista occorrente per ciascuna categoria di detto materiale (locomotive, bagagliai, carrozze, carri) e preferire l' industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non superino la media dei prezzi migliori offerti dalle ditte estere, computata come in appresso e aumentata del 5 per cento della media stessa depurata dalle spese di dogana.
tolto: Il computo della media dei prezzi migliori sara' fatto prendendo la media delle offerte piu' basse che rappresentino la meta' del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste fossero in numero dispari, la media sara' fatta sul numero stesso aumentato di uno; e se l'offerta estera fosse una sola, la decisione sara' rimessa al giudizio del Ministero dei lavori pubblici.
tolto: Qualora in detta prima gara sia rimasta preferita l'industria nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre ditte nazionali, sara' affidata la fornitura dell'altra meta' alle stesse condizioni della prima aggiudicazione. Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l'allogamento della seconda meta' alle ditte nazionali, come sopra, sara' aperta una seconda gara limitata all'industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima meta' alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sara' libero di aprire nuovamente una gara internazionale.
tolto: Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato con Regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.
tolto: Gli atti concernenti tali gare dovranno essere preliminarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale delle ferrovie, al quale dovranno presentarsi almeno un anno prima dell'epoca stabilita per la consegna del materiale suddetto.
tolto: La gara dovra' essere indetta in base ai tipi del materiale, gia' regolarmente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale delle ferrovie.
tolto: Tali tipi, salvo i casi speciali debitamente riconosciuti dal Governo dovranno essere analoghi a quelli normali del materiale costruito dalle fabbriche nazionali, lasciandosi facolta' alle ditte, tanto nazionali che estere, di concorrere alla gara con tipi propri che sodisfino ugualmente al servizio richiesto.
tolto: La regolarita' delle operazioni di gara e di aggiudicazione, alle quali dovra' assistere un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie, sara' riconosciuta tal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sara' applicata al concessionario una multa del 10 per cento del valore del materiale, e ne sara' vietata la messa in esercizio.
tolto: In casi speciali e' in facolta' del ministro dei lavori pubblici autorizzare la deroga alle disposizioni del presente articolo, quando risulti che l'industria nazionale non possa provvedere alle richieste.aggiunto: Allegato n. 8-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art10 · fonte del testo