Art. 10 (Allegato n. 4)
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[1]La presente convenzione non sara' valida e definitiva, se non dopo che sara' stata approvata per la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada dall'assemblea generale degli azionisti e per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto Ministeriale di approvazione.
[2]La Societa' dovra' far pervenire al Governo, entro due mesi dalla data della presente convenzione, l'estratto in forma autentica della deliberazione suindicata.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
