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[1]Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avra' luogo a favore della Societa' anonima Alessandria-Ovada per diciannove ventesimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'art. 3 della presente convenzione e per un ventesimo nei modi e termini di cui all'art. 7 della convenzione stessa.

[2]Dalla data del sopracitato verbale e fino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spettera' soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai diciannove ventesimi sopraindicati.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art5 · fonte del testo