Art. 6 (Allegato n. 4)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Societa' si rende pere garante verso lo Stato di ogni danno o molestia da parte di terzi relativamente alla costruzione della linea, ai lavori e alle provviste di ogni genere eseguiti per la manutenzione della linea, nonche' per l'esercizio della medesima, sino al giorno della effettiva consegna della ferrovia allo Stato.
tolto: Eguale garenzia la Societa' assume verso lo Stato per ogni azione di danno che eventualmente potesse essere iniziata per qualsiasi causa dipendente dalla concessione della ferrovia sia da parte della Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con Sede in Padova, sia da altri.aggiunto: Allegato n. 4-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art6 · fonte del testo