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La Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada rinunzia al giudizio iniziato ed a quello da iniziare per l'istradamento dei trasporti provenienti da Genova ad Alessandria ed oltre, o viceversa, in transito sulla ferrovia Ovada-Alessandria come ad ogni e qualunque pretesa per le condizioni di esercizio della linea concessa; per il servizio delle stazioni comuni, per l'uso e scambio del materiale mobile e per l'eseguimento e per l'istradamento dei trasporti; restando inteso che essa assume l'obbligo di tenere indenne e sollevata l'Amministrazione dello Stato e quella ferroviaria di Stato da qualsiasi azione che pei titoli suespressi potesse essere eventualmente iniziata dalla Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova, che ha effettivamente tenuto l'esercizio della linea.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art9 · fonte del testo