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[1]La presente convenzione non sara' valida e definitiva, se non dopo che sara' stata approvata pel concessionario dal Comitato permanente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e per la subconcessionaria dall'assemblea generale degli azionisti ed infine per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto Ministeriale di approvazione.

[2]Il concessionario e la subconcessionaria dovranno far pervenire al Governo entro due mesi dalla data della presente convenzione, l'estratto in forma autentica delle deliberazioni suindicate rese definitive a norma di legge.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art11 · fonte del testo