Art. 11 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Treni ed orari.
tolto: La Societa' concessionaria si obbliga ad esercitare la linea con almeno tre coppie di treni viaggiatori ordinari e secondo l'orario approvato dal Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie).
tolto: Le ore di partenza e di arrivo dei treni nelle stazioni di Lecce, Francavilla e Nardo', dovranno essere dalla concessionaria previamente concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
tolto: Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentita la concessionaria, su tutta o su parte della linea e sua diramazione, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facolta' competera' alla concessionaria che dovra' sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero le relative proposte.
tolto: La concessionaria dovra' in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.aggiunto: Allegato n. 8-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art11 · fonte del testo