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[1]Il concessionario e la subconcessionaria si obbligano altresi' di consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il tronco ferroviario Creatone-Croce Santo Spirito e relative dipendenze in condizione di regolare manutenzione ed in tempo utile perche' la linea possa essere esercitata dall'Amministrazione stessa a decorrere dal 1° luglio 1912.

[2]Qualora, nel procedere alla presa in consegna del detto tronco, risultasse la necessita' di eseguire lavori per mettere la linea in buono stato di manutenzione, verra' fatta d'accordo tra la subcessionaria e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una perizia della spesa relativa, che sara' dedotta dal corrispettivo di riscatto di cui all'art. 7 seguente; in caso di disaccordo, la spesa prevista dalla detta Amministrazione sara' parimente dedotta dalla detta somma e verra' depositata entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea, nella Cassa depositi e prestiti sino a che per giudicato o per transazione non sara' risoluta tale vertenza.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art4 · fonte del testo