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[1]La subconcessionaria della ferrovia Croce San Spirito-Borgo San Donnino e' tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie e i profili della linea, le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, nonche' quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, la eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale e nella complessiva superficie indicata nell'art. 8 della presente convenzione. Inoltre la identificazione della proprieta' ferroviaria dovra' essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilita' della Societa' subconcessionaria. Restera' poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

[2]Non sara' svincolata la cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea ne sara' provveduto al pagamento del primo ventesimo di cui al successivo articolo 7 se non dopo che risultera' adempiuto a tutto quanto e' stabilito nel presente articolo, nonche' al disposto dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art5 · fonte del testo