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[1]A termini dell'art. 1639 del Codice civile la subconcessionaria della ferrovia Croce Santo Spirito-Borgo San Donnino e' tenuta a rispondere dei vizi e difetti di costruzione che durante il decennio dalla data di apertura della linea al pubblico esercizio si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.

[2]La subconcessionaria e' altresi' obbligata a tenere indenne e sollevato lo State da ogni e qualsiasi vertenza, in corso o che potra' sorgere, circa la libera proprieta' dei terreni occupati dalla ferrovia o sue dipendenze e per quanto riguarda i lavori eseguiti per la costruzione e la manutenzione della linea suindicata, anche nei riguardi dei terzi, sino al giorno dell'effettiva consegna della linea all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[3]La subconcessionaria della linea Cremona-Borgo San Donnino e' inoltre tenuta a rivalere e tenere indenne lo Stato di qualsiasi molestia in dipendenza di ogni danno derivante dall'esercizio di essa, per fatti anteriori alla detta consegna.

[4]A garenzia di tale obblighi resta stabilito che la rata di saldo pari al ventesimo del corrispettivo di riscatto sara' depositata alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data della registrazione alla Corte dei conti, del decreto Ministeriale di liquidazione del corrispettivo stesso e non sara' svincolata se non dopo che la subconcessionaria abbia giustificato di aver adempiuto a tali obblighi e sia decorso il decennio di cui sopra.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art9 · fonte del testo