Art. 1 (Allegato n. 6)
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[1]Allegato n. 6.
[2]Schema di convenzione per il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino.
[3]Premesso:
[4]che per la concessione in costruzione ed in esercizio di una ferrovia, a vapore ed a scartamento normale, da Fornovo a Borgo San Donnino, vennero stipulate col Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino le convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, approvate con decreto Reale 2 novembre 1906, n. 573;
[5]che il Consorzio cedette la concessione alla Societa' italiana di ferrovie e tramvie mediante rogito 23 luglio 1907 per Francesco Soldi di Cremona, ma che il Ministero dei lavori pubblici, nel prendere atto di tale istrumento, dichiaro' con nota 8 luglio 1908, n. 3374, div. IX, che, di fronte allo Stato, si dovevano ritenere responsabili il Consorzio e la Societa', tanto nei riguardi della costruzione che in quelli dell'esercizio;
[6]che mediante convenzione 10 febbraio 1911 stipulata col Consorzio concessionario e con la Societa' subconcessionaria, approvata con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 136, venne provveduto a modificare l'art. 8 delle convenzioni 6 agosto e 1 ottobre 1906, e che con altra convenzione in corso - in seguito a regolare istruttoria il Consorzio e la Societa' si sono obbligati ad eseguire i maggiori lavori previsti col progetto esaminato con i voti del 28 marzo e 19 agosto 1911, nn. 408 e 1162, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e con le avvertenze in essi suggerite, per rendere la sede ferroviaria atta all'impianto del secondo binario, mediante la maggiore spesa di L. 459.051 e salvo l'esonero dalla fornitura del materiale rotabile e di esercizio, a suo tempo prevista in L. 469.700;
[7]che in seguito a deliberazione 17 gennaio 1912 del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ai pareri 15 marzo 1912 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 18 marzo 1912 della Commissione per lo studio dei riscatti di ferrovie concesse, si e' riconosciuta la necessita', nell'interesse della rete ferroviaria di Stato, di procedere al riscatto della linea appena ne sara' ultimata la costruzione;
[8]che, salvo la liquidazione, l'accertamento del costo di costruzione ed il collaudo della linea da farsi da funzionari tecnici governativi, il corrispettivo massimo del riscatto da corrispondersi al Consorzio e per esso alla Societa' subconcessionaria, deve intendersi stabilito nella somma di L..., salvo poi alla Societa' di riscuotere la somma stabilita in via transattiva in L. 173.501,27 a titolo di concorso degli enti locali;
[9]si conviene e si stipula quanto appresso, restando stabilito che le suesposte premesse formano parte integrante della presente convenzione.
[10]Art. 1.
[11]ln dipendenza dell'art. 7 della legge... 1912, n...., si stipula il presente atto, col quale - d'accordo col concessionario Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la sub-concessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie - viene regolato il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, concessa mediante le convenzioni 6 agosto e 1° ottobre 1906, approvate con Reale decreto 2 novembre 1906, n. 573, e 10 febbraio 1911, approvata con Reale decreto 12 febbraio 1911, n. 136, intendendosi con cio' pienamente sciolta e risoluta da tale data la concessione stessa.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
