Art. 2 (Allegato n. 6)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il costo di costruzione della linea resta previsto nella somma di cui agli articoli 8 e 1 rispettivamente degli atti di concessione 1° ottobre 1906 e 10 febbraio 1911, salvo liquidazione ed accertamento da farsi a suo tempo a linea ultimata da parte di funzionari tecnici governativi. Tale somma sara' diminuita del concorso degli enti locali, che resta stabilito inL. 173.501,27 e sara' poi aumentata del premio del 5 per cento.
tolto: La somma, che risultera' liquidata e depurata nei modi indicati dal precedente comma, sara' corrisposta a titolo di indennita' di riscatto al concessionario e per esso alla Societa' italiana di ferrovie e tramvie subconcessionaria.aggiunto: Allegato n. 6-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-6-art2 · fonte del testo