Art. 9 (Allegato n. 6)
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[1]La presente convenzione non sara' valida e definitiva, se non dopo che sara' stata approvata pel concessionario dal Comitato permanente del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, per la subconcessionaria dall'assemblea generale degli azionisti ed infine per lo Stato se non dopo la registrazione, da parte della Corte dei conti, del relativo decreto Ministeriale di approvazione.
[2]Il concessionario e la subconcessionaria dovranno far pervenire al Governo entro due mesi dalla data della presente convenzione l'estratto in forma autentica delle deliberazioni suindicate rese definitive a norma di legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
