Art. 11 (Allegato n. 8)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Treni ed orari.
[2]La Societa' concessionaria si obbliga ad esercitare la linea con almeno tre coppie di treni viaggiatori ordinari e secondo l'orario approvato dal Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie).
[3]Le ore di partenza e di arrivo dei treni nelle stazioni di Lecce, Francavilla e Nardo', dovranno essere dalla concessionaria previamente concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[4]Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentita la concessionaria, su tutta o su parte della linea e sua diramazione, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facolta' competera' alla concessionaria che dovra' sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero le relative proposte.
[5]La concessionaria dovra' in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
