Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Treni ed orari.

[2]La Societa' concessionaria si obbliga ad esercitare la linea con almeno tre coppie di treni viaggiatori ordinari e secondo l'orario approvato dal Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie).

[3]Le ore di partenza e di arrivo dei treni nelle stazioni di Lecce, Francavilla e Nardo', dovranno essere dalla concessionaria previamente concordate con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[4]Il Governo si riserva il diritto di prescrivere, sentita la concessionaria, su tutta o su parte della linea e sua diramazione, quegli aumenti nel numero delle corse che siano richiesti dallo sviluppo del traffico; analoga facolta' competera' alla concessionaria che dovra' sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero le relative proposte.

[5]La concessionaria dovra' in tempo utile notificare al pubblico gli orari approvati dal Ministero.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art11 · fonte del testo