Art. 12 (Allegato n. 8)
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[1]Esercizio economico e tariffe.
[2]La linea colla sua diramazione continuera' ad essere esercitata col regime economico limitato al servizio viaggiatori instauratovi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato all'atto dell'apertura della linea all'esercizio, in relazione all'impegno risultante dall'articolo 13-bis del capitolato annesso alla convenzione 21 dicembre 1903, in base alla quale fu fatta la concessione della linea e diramazione stessa alla Societa' italiana per le strade ferrate meridionali, convenzione approvata col Regio decreto 26 maggio 1904, n. 447.
[3]La Societa' esercente si obbliga quindi ad osservare le norme generali per l'esercizio economico.
[4]Per il trasporto dei viaggiatori in servizio locale saranno da applicarsi le tariffe approvate in via di esperimento con decreto Ministeriale 17 maggio 1907 (ed indicate nell'elenco allegato A) con gli aumenti che vi saranno introdotti in esecuzione della legge 13 aprile 1911, n. 310.
[5]In servizio locale saranno pure applicabili, come ora, le tariffe per i biglietti di abbonamento che sono e saranno in vigore sulle ferrovie dello Stato.
[6]Ai trasporti dei bagagli, dei giornali, delle merci, del bestiame, dei veicoli, ecc., pure in servizio locale, continueranno ad applicarsi le tariffe e condizioni che sono e saranno in vigore sulle ferrovie dello Stato, compresa la tassa erariale nella misura del 16 per cento per la grande velocita' e del 3 per cento per la piccola velocita' accelerata e per la piccola velocita' ordinaria a sensi dell'art. 22 della legge 29 marzo 1901, n. 101, e compresi gli aumenti sui diritti fissi per i trasporti a piccola velocita' ordinaria stabiliti con l'articolo 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
[7]Le stazioni intermedie di Novoli, Campi Salentino, Guagnano, Manduria, Copertino e Nardo' citta', e quelle altre che fossero stabilite in seguito, conserveranno anche le funzioni delle stazioni della rete dello Stato a servizio normale per i trasporti viaggiatori da e per oltre Francavilla e da e per oltre Lecce (verso Brindisi), applicando per l'intero percorso le tariffe che sono e saranno in vigore sulla rete di Stato.
[8]La concessionaria e' obbligata al servizio cumulativo con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni con questa corrispondenti.
[9]Ai trasporti in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato e con le linee Brescia-Iseo e Lucca-Bagni di Lucca e con quelle altre che venissero pure in seguito cedute in esercizio a privati, dovranno applicarsi le condizioni e tariffe che sono e saranno in vigore sulla rete dello Stato col sistema del cumulo delle distanze, considerandosi a tale effetto la linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardo' come facente parte della rete ferroviaria esercitata dallo Stato.
[10]La concessionaria, non potra', senza la preventiva approvazione del Governo, alterare in nessuna maniera i prezzi delle tariffe predette, ne' accordare speciali facilitazioni, a chicchessia, ne' modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Potra' soltanto, dandone avviso in tempo utile all'ufficio speciale delle ferrovie, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occasioni di feste, fiere, mercati e simili.
[11]La concessionaria potra', previa approvazione del Governo, accordare speciali riduzioni di tariffe od altre facilitazioni a singoli speditori e per determinati trasporti, purche' in eguale misura essa le accordi a chiunque ne faccia richiesta, offra alla ferrovia uguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti.
[12]Di queste facilitazioni dovra' dare in tempo utile preavviso al Ministero, il quale potra' sospenderle o revocarle, e dovra' pure notificarle al pubblico nel momento della loro stipulazione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
