Art. 17 (Allegato n. 8)
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[1]Tronchi e stazioni comuni con nuove linee.
[2]La concessionaria e' tenuta a consentire allo Stato od a Societa' concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante pero' i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute od, in caso di dissenso, stabilite da tre arbitri, da nominarsi nel modo indicato nell'art. 36.
[3]Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento e la sovrapposizione del nuovo scartamento.
[4]Sara' inoltre obbligo della concessionaria di effettuare il servizio cumulativo con le linee che faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioe' senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle condizioni speciali di cui al seguente art. 19.
[5]Questo servizio cumulativo avra' luogo nel maggior numero possibile di stazioni, eziandio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.
[6]La concessionaria dovra' percio' convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi, e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.
[7]Allorche' l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o del Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite dal collegio arbitrale nominato come dall'art. 36 successivo.
[8]Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, la concessionaria dovra' istituire servizi di corrispondenza.
[9]Le convenzioni di servizio cumulativo o di corrispondenza debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale per le ferrovie, per l'approvazione preventiva.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
