Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 235 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E'autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in consegna, a richiesta del comune di Dronero concessionario, la ferrovia Busca-Dronero, dopo che tale linea sia stata riconosciuta esercitabile, e ad esercitarla con materiale rotabile e di esercizio proprio e con le tariffe e le norme tutte in vigore sulla rete di Stato, facendo propri tutti i relativi prodotti, senza alcuna restrizione, esclusa anche l'applicabilita', nei suoi riguardi, dell'art. 12 dell'atto di concessione approvato con R. decreto 9 dicembre 1909, n. 846.
tolto: Verranno in tempo utile presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il comune di Dronero e la ditta, subconcessionaria per la sola costruzione della ferrovia; per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea e sue dipendenze, avvertendo che tale consegna non potra' ritenersi completa se non dopo il collaudo definitivo da parte del Ministero dei lavori pubblici a senso ed a termini dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici e dell'art. 7 della convenzione 7 dicembre 1909, approvata con R. decreto 9 dicembre 1909, n. 846.
tolto: Il concessionario della ferrovia e la subconcessionaria della costruzione debbono rilevare e tenere indenne lo Stato di ogni danno o molestia che in qualsiasi modo potesse attribuirsi alla costruzione della linea stessa e restano fermi gli obblighi della subconcessionaria per gli eventuali difetti e vizi di costruzione che venissero riconosciuti in sede di collaudo finale od, in seguito, a norma dell'art. 1639 del Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art17 · fonte del testo