Art. 18 (Allegato n. 8)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Binari di diramazione e traversale.
[2]Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, n. 272, il Governo avra' sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri, sia militari che civili.
[3]Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorche' pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altre simili non potranno essere fatto senza l'approvazione governativa.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
