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[1]Binari di diramazione e traversale.

[2]Fermo il disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1906, n. 272, il Governo avra' sempre il diritto di costruire a sue spese e di esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri, sia militari che civili.

[3]Le concessioni di traversate per passaggi a livello, ancorche' pedonali, per cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture di gas illuminante, o di energia elettrica ed altre simili non potranno essere fatto senza l'approvazione governativa.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art18 · fonte del testo