Art. 19 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Contravvenzioni.
tolto: Qualora la concessionaria contravvenga ad alcune delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto, incorrera' in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle maggiori penalita' di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate.aggiunto: Allegato n. 8-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art19 · fonte del testo