Art. 19 (Allegato n. 8)
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[1]Contravvenzioni.
[2]Qualora la concessionaria contravvenga ad alcune delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto, incorrera' in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle maggiori penalita' di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
