Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Contravvenzioni.

[2]Qualora la concessionaria contravvenga ad alcune delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 15 e 16 del presente contratto, incorrera' in una multa di lire 500, salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle maggiori penalita' di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art19 · fonte del testo