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[1]Opere di difesa nazionale.

[2]La concessionaria non potra' opporsi a che, durante l'esercizio, l'autorita' militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio credera' necessario di predisporre nell' interesse della difesa nazionale; cio' ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art20 · fonte del testo