Art. 28 (Allegato n. 8)
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[1]Tempo e modo del pagamento della compartecipazione dello Stato.
[2]L'ammontare delle quote di prodotto spettanti allo Stato sara' versato alla tesoreria che sara' indicata dal Governo, alla scadenza di ogni bimestre, nella misura del prodotto ottenuto durante il bimestre corrispondente all'anno precedente.
[3]Nel primo anno di esercizio privato i versamenti bimestrali saranno regolati in base al prodotto bimestrale medio verificatosi nell'ultimo anno solare di esercizio di Stato, salva liquidazione definitiva in base ai prodotti accertati.
[4]Le somme dovute a saldo sui prodotti accertati al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno saranno versate rispettivamente, nei mesi di settembre e maggio successivi. Quando il saldo risultasse a credito della Societa', la differenza verra' computata nei pagamenti dei bimestri successivi.
[5]Sara' pure fatto bimestralmente l'accredito delle quote di prodotto lordo destinate ai fondi di riserva di cui all'articolo seguente.
[6]Decorsi dieci giorni dalla data stabilita per il versamento, senza che ne sia effettuato l'intero pagamento, il Governo avra' facolta' di agire sui beni mobili ed immobili della Societa' e sequestrarne i prodotti con le forme ed i mezzi di procedura stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
[7]La facolta' anzidetta si estende anche al caso, constatato da lodo arbitrale, od accertato da sentenza dell'autorita' giudiziaria, di inadempimento di qualunque degli altri obblighi derivanti alla Societa' dal presente contratto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
