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[1]Manutenzione della linea.

[2]La Societa' concessionaria si obbliga a conservare la linea in condizioni di regolare e perfetta manutenzione e di riconsegnarla in tali condizioni alla fine dell'esercizio.

[3]La verifica delle condizioni della linea sara' fatta annualmente dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio con quelli della societa' concessionaria.

[4]Di comune accordo si determineranno i lavori di manutenzione eventualmente riconosciuti necessari ed il modo ed il tempo per la loro esecuzione. In caso di disaccordo la definizione della vertenza sara' deferita a tre arbitri da nominarsi come e' stabilito dall'art. 36.

[5]Resta inteso che i detti arbitri giudicheranno avendo di mira non solamente la possibilita' di un sicuro e regolare esercizio, ma anche e soprattutto la conservazione nel modo migliore e piu' completo possibile della consistenza della linea e sua diramazione, quale risultera' dai verbali di cui al precedente art. 3.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art7 · fonte del testo