Art. 7 (Allegato n. 8)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Manutenzione della linea.
[2]La Societa' concessionaria si obbliga a conservare la linea in condizioni di regolare e perfetta manutenzione e di riconsegnarla in tali condizioni alla fine dell'esercizio.
[3]La verifica delle condizioni della linea sara' fatta annualmente dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio con quelli della societa' concessionaria.
[4]Di comune accordo si determineranno i lavori di manutenzione eventualmente riconosciuti necessari ed il modo ed il tempo per la loro esecuzione. In caso di disaccordo la definizione della vertenza sara' deferita a tre arbitri da nominarsi come e' stabilito dall'art. 36.
[5]Resta inteso che i detti arbitri giudicheranno avendo di mira non solamente la possibilita' di un sicuro e regolare esercizio, ma anche e soprattutto la conservazione nel modo migliore e piu' completo possibile della consistenza della linea e sua diramazione, quale risultera' dai verbali di cui al precedente art. 3.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
