Art. 7 (Allegato n. 5)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pagamento della somma di cui all'art. 2 della presente convenzione avra' luogo a favore del Consorzio concessionario e per esso della subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie per nove decimi entro tre mesi dalla data del verbale di consegna della linea di cui all'art. 3 della presente convenzione per un ventesimo dopo ottemperato a quanto e' prescritto negli articoli 4 e 5 della presente convenzione e per l'ultimo ventesimo nei modi e termini di cui all'art. 9 della convenzione stessa.
tolto: Dalla data del sopracitato verbale e sino alla data di ammissione a pagamento del relativo mandato spettera' soltanto l'interesse del 5 per cento lordo sulla somma costituita dai nove decimi suindicati.aggiunto: Allegato n. 5-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-5-art7 · fonte del testo