Art. 9 (Allegato n. 8)
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[1]Materiale rotabile.
[2]La Societa' esercitera' la linea con materiale rotabile di sua proprieta'.
[3]Il materiale rotabile dovra' essere costruito giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero, non potra' essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e con l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore, e dovra' essere conservato in condizioni di regolare manutenzione.
[4]Alcune delle carrozze e dei bagagliai facenti parte di detto materiale dovranno essere costruiti in modo da potervi applicare facilmente dei divisori adatti a rendere segregato il posto da riservare al trasporto degli effetti postali nel caso in cui l'Amministrazione delle poste intenda valersi della facolta' derivante dal 2° comma del successivo art. 23.
[5]Il materiale rotabile dovra' essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.
[6]Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, la concessionaria dovra' riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.
[7]Il materiale rotabile anzidetto dovra' essere di importo non inferiore a lire 12.000 per chilometro fino a che il prodotto lordo annuo della linea non abbia raggiunto le lire 10.000 per chilometro.
[8]Quando il prodotto lordo superi le lire 10.000 per chilometro e fino alle lire 15.000 il materiale stesso sara' aumentato di altre lire 3000 per chilometro, e sara' aumentato di altre lire 3000 per chilometro quando il prodotto lordo ecceda le lire 15.000.
[9]In ogni tempo pero' a giudizio del Governo e sentita, la concessionaria, questa dovra' aumentare il materiale mobile in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni previdibili del traffico, a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
