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[1]Le Societa' subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino sono tenute a consegnare il materiale rotabile e di servizio nella quantita' e qualita' risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione, salvo, in caso contrario, ad essere addebitate delle spese per le eventuali riparazioni.
[2]Le Societa' stesse debbono pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che, a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.
[3]Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti, la definizione sara' deferita ad un perito da nominarsi d'accordo fra le parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Roma.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 22 agosto 1912
