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[1]Le Societa' subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino sono tenute a consegnare il ((materiale rotabile e di esercizio)) nella quantita' e qualita' risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione, salvo, in caso contrario, ad essere addebitate delle spese per le eventuali riparazioni.

[2]Le Societa' stesse debbono pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che, a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

[3]Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti, la definizione sara' deferita ad un perito da nominarsi d'accordo fra le parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Roma.

Testo in vigore dal 22 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 22 agosto 1912. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Le Societa' subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino sono tenute a consegnare il materiale rotabile e di tolto: servizio aggiunto: esercizio nella quantita' e qualita' risultante dai rispettivi inventari, in regolare stato di manutenzione, salvo, in caso contrario, ad essere addebitate delle spese per le eventuali riparazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art13 · fonte del testo