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[1]Per la provvista dei fondi occorrenti pel pagamento delle indennita' di riscatto per le linee Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada, Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. Donnino, il ministro del tesoro e' autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

[2]Al pagamento delle provvisionali di cui al precedente art. 15 sara' pure provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci, salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per le sovvenzioni prima dovute per le ferrovie suindicate.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art16 · fonte del testo