Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A decorrere dal 1° luglio 1912 e' autorizzato il riscatto della ferrovia Alessandria-Ovada, concessa mediante convenzione 4 aprile 1903, approvata con Regio decreto 23 aprile 1903, n.186, ed il Governo e' autorizzato a stipulare con la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada, la relativa convenzione, in base allo schema allegato alla presente legge, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col citato R. decreto.

[2]Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potra' mai superare la somma di L. 7.878.021,76. Resta a cura e rischio esclusivo della Societa' predetta di riscuotere dagli enti locali la somma di L. 600 mila dai medesimi dovuta a titolo di concorso nella spesa di costruzione della ferrovia.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art5 · fonte del testo