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[1]A decorrere dal 1° luglio 1912 e' autorizzato il riscatto della ferrovia Alessandria-Ovada, concessa mediante convenzione 4 aprile 1903, approvata con Regio decreto 23 aprile 1903, n.186, ed il Governo e' autorizzato a stipulare con la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada, la relativa convenzione, in base allo schema allegato alla presente legge, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col citato R. decreto.
[2]Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potra' mai superare la somma di L. 7.878.021,76. Resta a cura e rischio esclusivo della Societa' predetta di riscuotere dagli enti locali la somma di L. 600 mila dai medesimi dovuta a titolo di concorso nella spesa di costruzione della ferrovia.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
