Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A decorrere dall'1 luglio 1912 e' autorizzato il riscatto della ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, concessa mediante convenzione 17 settembre 1903, approvata con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 420, ed il Governo e' autorizzato a stipulare col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino e con la subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie, la relativa convenzione, in base allo schema allegato alla presente legge, restando in tal modo risoluta la concessione fatta col citato R. decreto anche per quanto si riferisce a quella del solo esercizio del tronco di ferrovia Cremona-Croce S. Spirito.
[2]Il corrispettivo di riscatto per la ferrovia Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino non potra' mai superare la somma di L. 4.958.382,81.
[3]Il concorso degli enti locali resta determinato in L. 121.083,82 e dovra' essere riscosso dagli enti stessi a cura e rischio esclusivo del concessionario e, per esso, della subconcessionaria.
[4]Qualora oltre la superficie occupata per la sede stabile della linea e sue dipendenze in metri quadrati 340.000 e la superficie espropriata in piu' dalla subconcessionaria a termini dell'art. 23 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilita' in metri quadrati 33.660, si riconosca l'opportunita' di acquistare gli altri metri quadrati 106.800 pure gia' espropriati, allo scopo di potere eseguire ulteriori lavori in aumento patrimoniale, sara' corrisposto alla subeoncessionaria un compenso non maggiore di L. 117.480 appena la medesima avra' dimostrato la proprieta' e liberta' di tali maggiori aree.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
