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[1]E' autorizzato il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino a decorrere dalla data in cui, accertata la ultimazione della linea, ivi compresa la esecuzione delle opere necessarie per l'impianto del secondo binario e riconosciuta atta alla apertura di un regolare e sicuro esercizio, essa potra' essere presa in consegna dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale la esercitera' con materiale rotabile e di esercizio proprio, restando autorizzata a provvedere eventualmente il detto materiale coi fondi accordati per l'acquisto del materiale mobile per la propria rete.
[2]Entro un termine non maggiore di un mese dalla visita di ricognizione, sempreche' i risultati della medesima siano favorevoli, verranno presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la Societa' italiana di ferrovie e tramvie, rispettivamente concessionario e sub-concessionaria della linea Fornovo-Borgo San Donnino, per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea stessa e sue dipendenze.
[3]Il Governo e' autorizzato a stipulare col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la sub-concessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie, la convenzione di riscatto, in base allo schema allegato alla presente legge, restando fin da ora stabilito che, a decorrere dalla consegna di cui al precedente comma, si intendera' risoluta la concessione fatta mediante le convenzioni 6 agosto e 1°ottobre 1906, approvate con Regio decreto 2 novembre 1906, n. 573 e 10 febbraio 1911, approvata con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 136.
[4]Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potra' mai superare la somma di L. 7.104.877,21. Il concorso degli enti locali resta determinato in lire 173.501,27, e dovra' essere riscosso dagli enti stessi a cura e rischio esclusivo del concessionario e per esso della sub-concessionaria.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
