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Prima dell'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, le Societa' subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino dovranno consegnare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tutti i contratti vigenti al momento della presentazione della presente legge e relativi all'esercizio delle linee stesse.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art8 · fonte del testo