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[1]Il personale stabile ed in prova, addetto all'esercizio delle ferrovie Mestre-Primolano, Cremona-Borgo San Donnino ed Alessandria-Ovada, che si trovava in servizio delle rispettive Societa' al 1° gennaio 1912, passa, col 1° luglio 1912, alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purche' abbia i requisiti fisici stabiliti dalla detta Amministrazione per le visite di revisione e soddisfi alle altre condizioni richieste dal vigente regolamento, per l'ammissione in servizio del personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione dei limiti d'eta' e salvo il disposto dell'alinea seguente.

[2]Sono esclusi dal passaggio gli agenti aventi qualifica che, a giudizio del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, e' assimilabile a gradi superiori al 9° della tabella graduatoria organica delle ferrovie stesse, a meno che accettino una qualifica di grado inferiore all'8°. Sono pure esclusi gli agenti resisi dimissionari od esonerati dal servizio dalle Societa' gia' esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula o dalle ferrovie dello Stato, e quelli che hanno raggiunto i limiti di eta' pel collocamento a riposo d'ufficio.

[3]Dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e lo stipendio o paga con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti, da assegnarsi a ciascun agente.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art9 · fonte del testo