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L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per gli ufficiali inferiori della Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica e' riliquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 luglio 1950, tenendo conto delle misure delle indennita' militari stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennita' di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

Testo in vigore dal 18 giugno 1951 al 13 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-05-26;404~art1 · fonte del testo